STATUTO SOCIALE
 

Art. 1 - Costituzione
È costituita l'Associazione denominata "Passaggio a Nord-Est Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve nominabile anche come "PANEST ONLUS".
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L'Organizzazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede a Roma (00158) in Via F.M. Torriggio 58.
Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni distaccate in altre città nel territorio nazionale o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "PANEST ONLUS".

Art. 3 - Modifiche allo statuto
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci fondatori, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Art. 4 - Oggetto e scopo
L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, e pertanto potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

4.1. Programmi per l'assistenza (socio-) sanitaria nei paesi in via di sviluppo e/o dell'est europeo (conduzione di programmi di cooperazione sanitaria che contribuiscano a migliorare lo stato di salute intesa come pienezza di vita e di benessere) svolgendo attività come:

  • la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi di carattere medico-sanitario
  • la costruzione e riparazione di ospedali e dispensari
  • la fornitura di medicinali, vaccini, strumentazione medica e chirurgica, con particolare attenzione per le attività che contribuiscano alla riduzione della mortalità e al miglioramento della salute con particolare attenzione alla lotta contro il cancro, l'AIDS, e altre malattie infettive
  • la preparazione di personale medico e paramedico disposto a recarsi nei paesi in via di sviluppo o dell'est europeo
  • la formazione e riqualificazione professionale di base e specialistica di personale medico e paramedico dei paesi
  • in via di sviluppo e/o dell'est europeo
  • la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini (come i studenti in medicina) provenienti dai pvs o dell'est europeo e fornitura di borse di studio in loco o in Italia
  • una Campagna per consentire alle popolazioni povere l'accesso alle cure ed ai Farmaci Essenziali, cioè per garantire le cure anche a coloro che non possono permettersi di pagare le medicine, con particolare attenzione per le persone affettate di malattie (come il cancro), incurabili nei loro paesi per la mancanza di infrastrutture, attrezzature e servizi di base
  • interventi di emergenza destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni, mettendo in opera le infrastrutture di base in campo sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità
  • la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni per il raggiungimento degli obiettivi di cui art. 4.1.

    4.2. Programmi per la riduzione della povertà, la crescita sociale e culturale in pvs e/o dell'est europeo, per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia

  • l'adozione dei programmi per ostacolare la produzione ed il consumo di droga nei pvs o dell'est europeo
  • migliorare la vivibilità dell'ambiente, facilitando l'accesso a beni e risorse essenziali (acqua, energia, trasporto, comunicazioni), da parte delle persone che hanno difficoltà ad accedervi.
  • Favorire la trasformazione delle relazioni fra uomini e donne sia nell'ambito privato che pubblico, in modo da promuovere l'espressione delle potenzialità economiche e sociali delle donne.
  • Programmi per la riabilitazione e integrazione sociale per le persone disabili o portatrici delle malattie croniche.
  • Misure d'affidamento e di adozione (anche a distanza) dei bambini orfani o abbandonati.
  • La prevenzione e l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.

    4.3. La conservazione del patrimonio ambientale

  • programmi di sanità ambientale con particolare attenzione allo smaltimento controllato dei rifiuti
  • la salvaguardia del patrimonio storico e culturale
  • l'adeguamento dei trasporti ai bisogni della popolazione

    4.4. Iniziative e progetti di educazione allo sviluppo

  • la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, per sensibilizzare la società civile sulle tematiche specifiche promosse, attraverso tutti i strumenti di comunicazione, nonché i strumenti di comunicazione multimediale e telematici
  • iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo e/o dell'est europeo con particolare riguardo a quelli tra i giovani

    4.5. Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta nella finalità di cui art. 10, comma 1, lett. c), del DL 460/97

  • l'utilizzo delle metodologie innovative nella programmazione delle iniziative
  • l'introduzione di sistemi di monitoraggio per verificare i progressi in relazione all'obiettivo

    L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto o nell'atto costitutivo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
    L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio è formato:

  • dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori per euro 1000,00 (mille virgola zero zero);
  • dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dalle quote sociali;
  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
  • da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche;
  • da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
  • dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
  • da finanziamenti pubblici locali, regionali nazionali, comunitari o internazionali;
  • dai proventi di manifestazioni organizzate per il finanziamento di progetti specifici.

Art. 6 - Associati
Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
I membri dell'associazione si distinguono in:

  1. Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
  2. Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione.
  3. Soci Sostenitori. Sono gli enti pubblici e privati ed i singoli cittadini che finanziano in tutto o in parte progetti dell'Associazione. Ad essi spetta la menzione nelle attività progettuali realizzate attraverso il loro appoggio associativo. Il titolo di Socio Sostenitore viene assegnato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
  4. Soci Onorari. Sono coloro che, mettendo a servizio dell'Associazione anche la loro immagine sociale. sensibilizzano la comune coscienza alla cooperazione fattiva con le attività dell'Associazione. Il titolo di Socio Onorario viene assegnato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
  5. Soci Aggiunti. Sono coloro ai quali, nel corso della vita dell'Associazione, è attribuita dall'Assemblea dei Soci Fondatori, con votazione unanime, qualifica equivalente a quella dei Soci Fondatori. I Soci Aggiunti sono sottoposti alla stessa disciplina prevista per i Soci Fondatori.

Tutti coloro i quali intendono assumere la qualifica di Socio Ordinario dovranno redigere una domanda su apposito modulo diretta al Comitato Direttivo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Comitato Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci fondatori.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
La qualità di socio è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ma nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi o legatari sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Tutti gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto nonché tutte le deliberazioni che saranno adottate dai competenti organi della Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o alle delibere dei competenti organi della Associazione oppure commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o tenga una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea dei soci fondatori mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci fondatori
  • l'Assemblea dei Soci
  • il Comitato Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei Revisori dei Conti
  • il Comitato scientifico
  • il Consolato delle Eccellenze
  • il Consiglio Internazionale.

I predetti organi svolgono al contempo funzione di organi della sede italiana e funzioni di coordinamento internazionale delle diverse sezioni nazionali distaccate.

Art. 9 - Assemblea
Hanno diritto di partecipare alle assemblee dell'Associazione solo quei soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio.
L'assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Aggiunti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso inviato a mezzo posta elettronica o altro mezzo telematico almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sono fatte salve le maggioranze qualificate previste dall'art. 3.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

  • alla nomina del Comitato Direttivo;
  • alla nomina del Collegio dei Revisori;
  • all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
  • alla attribuzione del titolo di Socio Aggiunto, Onorario e Sostenitore;
  • al riconoscimento della qualifica di Console dell'Associazione.

L'assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Aggiunti, dai Soci Ordinari e dai Soci Sostenitori. L'Assemblea è convocata dai componenti del Consiglio Direttivo.
I soci partecipano all'Assemblea dei Soci attraverso i Delegati, nominati secondo le modalità previste nel successivo art. 10.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

  • all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  • ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre al suo esame.

L'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione nonchè pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale dell'Associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o posta elettronica.

Art. 10 - I Delegati dei Soci
Possono essere nominati Delegati esclusivamente i soci.
Il Comitato Direttivo stabilirà i requisiti necessari per la candidatura a Delegato nonchè i relativi criteri di rappresentatività e li renderà pubblici a mezzo inserzione nel sito ufficiale dell'Associazione e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Ogni socio che intende candidarsi a tale ruolo comunicherà il proprio nominativo, sempre a mezzo inserzione nell'apposito spazio riservato sul sito ufficiale dell'Associazione, al fine di consentire al Comitato Direttivo di individuare i candidati che a suo giudizio meglio rispondano ai requisiti precedentemente comunicati.
Una volta selezionati i candidati ufficiali, ogni socio esprimerà la propria preferenza con votazione telematica o elettronica.
Il candidato che, sulla base dei voti dei soci ed in applicazione dei criteri determinati dal Comitato Direttivo, risulterà eletto, avrà diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci.

Art. 11 - Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente designato dal Comitato Direttivo e da un numero di membri deciso dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Scientifico è garante per l'Associazione della valenza scientifica dei progetti nei confronti di terzi.

Art. 12 - Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice presidente ed un Direttore generale. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano alle Assemblee dei soci. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative differenziate per soci fondatori ed ordinari e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei soci fondatori per la sua approvazione.
Nell'ambito della sua funzione internazionale di coordinamento, il Comitato Direttivo provvede all'approvazione delle nomine degli organi delle Sezioni Distaccate estere ed ha, altresì, facoltà di emanare direttive vincolanti per ciascuna sezione. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 13 - Il Presidente e il Direttore Generale
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Il Direttore Generale ha la responsabilità di organizzazione e di esecuzione delle attività interne e dei progetti dell'associazione.

Art. 14 - Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 15 - Consolato delle Eccellenze
Il titolo di Console dell'Associazione viene assegnato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
Sono reputati Consoli coloro i quali, per propria attività personale o propria testimonianza di vita, sono vicini agli scopi dell'Associazione e ne contribuiscono la diffusione e promozione in ambito nazionale e internazionale.

Art. 16 - Consiglio Internazionale
Hanno diritto di partecipare al Consiglio Internazionale dell'Associazione i delegati delle singole sezioni nazionali. Sono delegati di diritto i Presidenti delle Associazioni nazionali, nel caso di loro impedimento saranno delegati gli organi che, secondo lo statuto interno della sezione distaccata, sostituiscono il Presidente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente della sezione italiana, nella sede principale in Italia, una volta ogni quattro anni, con lettera inviata almeno un mese prima del giorno fissato per l'adunanza al Presidente di ciascuna sezione nazionale.
Il Consiglio ha funzioni di supervisione dello svolgimento dell'attività dell'Associazione nel mondo ed ha il compito di presentare ogni due anni al Consiglio Direttivo italiano, nell'ambito della sua competenza internazionale, una relazione che illustri in maniera sintetica tutte le attività in corso, o concluse durante il periodo di riferimento, da ciascuna delle sezioni nazionali.

Art. 17 - Sezioni Distaccate estere
Le Sezioni Distaccate estere avranno la stessa denominazione della sede italiana, alla quale faranno seguire l'indicazione dello Stato di appartenenza (es. PANEST - Espana).
Le sezioni nazionali verranno istituite nel pieno rispetto della normativa vigente, prevista dalla stato presso cui avranno sede, in tema di costituzione di soggetti di diritto muniti di autonomia patrimoniale.
L'oggetto delle Sezioni Distaccate è lo stesso dell'Associazione italiana in quanto ciascuna sezione nazionale condivide gli ideali e lo scopo della Associazione Passaggio a Nord-Est.
Lo statuto e le conseguenti modifiche nonché le nomine degli organi delle sezione nazionali sono sottoposti all'approvazione del Comitato Direttivo italiano e, pertanto, potranno essere considerati effettivi solo a seguito dell'intervenuta comunicazione del relativo gradimento. Il Comitato Direttivo italiano si riserva la facoltà di revocare in ogni tempo e per giusti motivi il proprio gradimento alle nomine degli organi direttivi; contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci Fondatori.
Il Presidente della Sezione Distaccata estera ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio internazionale che si svolgeranno una volta ogni quattro anni nella sede italiana dell'Associazione.
Ogni Sezione Distaccata è obbligata a contribuire economicamente alla realizzazione del progetto dell'Associazione nelle modalità specificamente indicate nello statuto di ciascuna sezione distaccata medesima.
I bilanci delle Sezioni Distaccate, unitamente alla traduzione in italiano, devono essere inviati in visione al Consiglio Direttivo italiano, entro 30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea nazionale.
Ciascuna sezione distaccata ha piena autonomia patrimoniale, determina le attività che meglio realizzino gli scopi e l'ideale dell'Associazione rispondendo in via esclusiva delle obbligazioni a tal fine contratte con i terzi.
Nell'attuazione di tale attività essa dovrà tuttavia attenersi alle direttive impartite dal Comitato Direttivo italiano al fine di realizzare una migliore cooperazione nello svolgimento dei programmi nazionali ed internazionali approvati dall'Associazione.
Le campagne promozionali deliberate dalle Sezioni Distaccate sono sottoposte alla approvazione del Consiglio Direttivo italiano, il cui placet si presumerà concesso in caso di mancata comunicazione di dissenso nel termine di un mese dalla conoscenza del progetto.
La Sezione Distaccata ha facoltà di richiedere la presenza della Associazione italiana nello svolgimento delle attività che ritiene più rappresentative per la promozione dei fini e degli ideali dell'Associazione.
Ogni Sezione Distaccata ha obbligo di presenza e di partecipazione nella parteniship per la presentazione dei progetti dell'Associazione al Fondo sociale Europeo o al Finanziamento Internazionale.
Ogni Sezione Distaccata ha l'obbligo di dotarsi delle strutture necessarie al fine di consentire il più comodo ed efficace coordinamento con la sede italiana e con le altre Sezioni Distaccate indicate di volta in volta dal Comitato Direttivo italiano.

Art. 18 - Bilancio
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19 - Estinzione
L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

  • quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  • per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 20 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
L'arbitrato avrà sede in Roma ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 21 - Norma di chiusura
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.