|
Art.
1 - Costituzione
È
costituita l'Associazione denominata "Passaggio a Nord-Est Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale" in breve nominabile anche come "PANEST
ONLUS".
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne
costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita
in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L'Organizzazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in
materia.
Art.
2 - Sede
L'Associazione
ha sede a Roma (00158) in Via F.M. Torriggio 58.
Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere
sedi operative e sezioni distaccate in altre città nel territorio nazionale
o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali
dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "PANEST ONLUS".
Art.
3 - Modifiche allo statuto
Il
presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci
fondatori, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti,
costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli
associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà
dei soci.
Art.
4 - Oggetto e scopo
L'Associazione
ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo della cooperazione con i paesi
in via di sviluppo, e pertanto potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo,
le seguenti attività:
4.1.
Programmi per l'assistenza (socio-) sanitaria nei paesi in via di sviluppo
e/o dell'est europeo (conduzione di programmi di cooperazione sanitaria
che contribuiscano a migliorare lo stato di salute intesa come pienezza
di vita e di benessere) svolgendo attività come:
- la
fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e
servizi di carattere medico-sanitario
- la
costruzione e riparazione di ospedali e dispensari
- la
fornitura di medicinali, vaccini, strumentazione medica e chirurgica,
con particolare attenzione per le attività che contribuiscano alla riduzione
della mortalità e al miglioramento della salute con particolare attenzione
alla lotta contro il cancro, l'AIDS, e altre malattie infettive
- la
preparazione di personale medico e paramedico disposto a recarsi nei
paesi in via di sviluppo o dell'est europeo
- la
formazione e riqualificazione professionale di base e specialistica
di personale medico e paramedico dei paesi
- in
via di sviluppo e/o dell'est europeo
- la
formazione professionale e la promozione sociale di cittadini (come
i studenti in medicina) provenienti dai pvs o dell'est europeo e fornitura
di borse di studio in loco o in Italia
- una
Campagna per consentire alle popolazioni povere l'accesso alle cure
ed ai Farmaci Essenziali, cioè per garantire le cure anche a coloro
che non possono permettersi di pagare le medicine, con particolare attenzione
per le persone affettate di malattie (come il cancro), incurabili nei
loro paesi per la mancanza di infrastrutture, attrezzature e servizi
di base
- interventi
di emergenza destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni
di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni,
mettendo in opera le infrastrutture di base in campo sanitario, indispensabili
per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in
aree colpite da calamità
- la
realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto
e distribuzione di beni per il raggiungimento degli obiettivi di cui
art. 4.1.
4.2.
Programmi per la riduzione della povertà, la crescita sociale e culturale
in pvs e/o dell'est europeo, per il miglioramento della condizione
femminile e dell'infanzia
- l'adozione
dei programmi per ostacolare la produzione ed il consumo di droga nei
pvs o dell'est europeo
- migliorare
la vivibilità dell'ambiente, facilitando l'accesso a beni e risorse
essenziali (acqua, energia, trasporto, comunicazioni), da parte delle
persone che hanno difficoltà ad accedervi.
- Favorire
la trasformazione delle relazioni fra uomini e donne sia nell'ambito
privato che pubblico, in modo da promuovere l'espressione delle potenzialità
economiche e sociali delle donne.
- Programmi
per la riabilitazione e integrazione sociale per le persone disabili
o portatrici delle malattie croniche.
- Misure
d'affidamento e di adozione (anche a distanza) dei bambini orfani o
abbandonati.
- La
prevenzione e l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
4.3.
La conservazione del patrimonio ambientale
- programmi
di sanità ambientale con particolare attenzione allo smaltimento controllato
dei rifiuti
- la
salvaguardia del patrimonio storico e culturale
- l'adeguamento
dei trasporti ai bisogni della popolazione
4.4.
Iniziative e progetti di educazione allo sviluppo
- la
promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche
nell'ambito scolastico, per sensibilizzare la società civile sulle tematiche
specifiche promosse, attraverso tutti i strumenti di comunicazione,
nonché i strumenti di comunicazione multimediale e telematici
- iniziative
volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi
in via di sviluppo e/o dell'est europeo con particolare riguardo a quelli
tra i giovani
4.5.
Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta nella finalità di cui art. 10, comma 1, lett. c), del DL 460/97
- l'utilizzo
delle metodologie innovative nella programmazione delle iniziative
- l'introduzione
di sistemi di monitoraggio per verificare i progressi in relazione all'obiettivo
L'Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente
statuto o nell'atto costitutivo ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in
quanto integrative delle stesse.
L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea
ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni
utile al conseguimento dei propri fini sociali.
Art. 5
- Patrimonio
Il patrimonio è formato:
- dal
fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai
soci fondatori per euro 1000,00 (mille virgola zero zero);
- dai
contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione
nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per
la medesima finalità;
- da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
Le entrate
dell'Associazione sono costituite:
- dalle
quote sociali;
- dai
redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli
introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale
e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da
elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone
fisiche e giuridiche;
- da
contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività
in convenzione o accreditamento;
- dai
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi
anche mediante offerte di beni di modico valore;
- da
finanziamenti pubblici locali, regionali nazionali, comunitari o internazionali;
- dai
proventi di manifestazioni organizzate per il finanziamento di progetti
specifici.
Art.
6 - Associati
Possono
essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche,
associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
I membri dell'associazione si distinguono in:
- Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto
l'atto costitutivo.
- Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano
attivamente alla vita dell'associazione.
- Soci Sostenitori. Sono gli enti pubblici e
privati ed i singoli cittadini che finanziano in tutto o in parte progetti
dell'Associazione. Ad essi spetta la menzione nelle attività progettuali
realizzate attraverso il loro appoggio associativo. Il titolo di Socio
Sostenitore viene assegnato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
- Soci Onorari. Sono coloro che, mettendo a servizio
dell'Associazione anche la loro immagine sociale. sensibilizzano la
comune coscienza alla cooperazione fattiva con le attività dell'Associazione.
Il titolo di Socio Onorario viene assegnato dall'Assemblea dei Soci
Fondatori.
- Soci Aggiunti. Sono coloro ai quali, nel corso
della vita dell'Associazione, è attribuita dall'Assemblea dei Soci Fondatori,
con votazione unanime, qualifica equivalente a quella dei Soci Fondatori.
I Soci Aggiunti sono sottoposti alla stessa disciplina prevista per
i Soci Fondatori.
Tutti
coloro i quali intendono assumere la qualifica di Socio Ordinario dovranno
redigere una domanda su apposito modulo diretta al Comitato Direttivo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento
della domanda stessa da parte del Comitato Direttivo, il cui giudizio
deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello
all'assemblea dei soci fondatori.
All'atto
di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno
presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni
anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati
al versamento della quota annuale di associazione.
La qualità di socio è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte ma nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi
o legatari sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per
qualsivoglia motivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Art.
7 - Diritti e doveri degli associati
Tutti
gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione
alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Tutti gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente
statuto nonché tutte le deliberazioni che saranno adottate dai competenti
organi della Associazione.
La
qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La
esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per
la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo
svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione,
ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o alle
delibere dei competenti organi della Associazione oppure commetta azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o tenga una condotta
che costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto
il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea
dei soci fondatori mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
Art. 8
- Organi dell'Associazione
Sono
organi dell'Associazione:
- l'Assemblea
dei Soci fondatori
- l'Assemblea
dei Soci
- il Comitato
Direttivo
- il Presidente
- il Collegio
dei Revisori dei Conti
- il Comitato
scientifico
- il Consolato
delle Eccellenze
- il Consiglio
Internazionale.
I
predetti organi svolgono al contempo funzione di organi della sede italiana
e funzioni di coordinamento internazionale delle diverse sezioni nazionali
distaccate.
Art.
9 - Assemblea
Hanno
diritto di partecipare alle assemblee dell'Associazione solo quei soci
che siano in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea
da altro socio.
L'assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Soci Fondatori e
dai Soci Aggiunti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso inviato a mezzo posta
elettronica o altro mezzo telematico almeno due giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. Per la validità della sua costituzione e delle
sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati
almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza
dei voti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso
di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero
dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le
delibere concernenti le modifiche allo Statuto sono fatte salve le maggioranze
qualificate previste dall'art. 3.
L'Assemblea
si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare
in merito:
- alla nomina
del Comitato Direttivo;
- alla nomina
del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione
e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- alla attribuzione
del titolo di Socio Aggiunto, Onorario e Sostenitore;
- al riconoscimento
della qualifica di Console dell'Associazione.
L'assemblea
dei Soci è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Aggiunti, dai Soci
Ordinari e dai Soci Sostenitori. L'Assemblea è convocata dai componenti
del Consiglio Direttivo.
I soci partecipano all'Assemblea dei Soci attraverso i Delegati, nominati
secondo le modalità previste nel successivo art. 10.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue delibere
in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati
almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza
dei voti dei presenti.
Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia
il numero dei soci presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
L'Assemblea
si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare
in merito:
- all'approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo;
- ad
ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre
al suo esame.
L'Assemblea
è convocata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza
mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione nonchè pubblicazione
dello stesso sul sito ufficiale dell'Associazione e/o contestuale comunicazione
agli associati a mezzo telefono, posta, fax o posta elettronica.
Art.
10 - I Delegati dei Soci
Possono
essere nominati Delegati esclusivamente i soci.
Il Comitato Direttivo stabilirà i requisiti necessari per la candidatura
a Delegato nonchè i relativi criteri di rappresentatività e li renderà
pubblici a mezzo inserzione nel sito ufficiale dell'Associazione e nell'avviso
di convocazione dell'Assemblea.
Ogni socio che intende candidarsi a tale ruolo comunicherà il proprio
nominativo, sempre a mezzo inserzione nell'apposito spazio riservato sul
sito ufficiale dell'Associazione, al fine di consentire al Comitato Direttivo
di individuare i candidati che a suo giudizio meglio rispondano ai requisiti
precedentemente comunicati.
Una volta selezionati i candidati ufficiali, ogni socio esprimerà la propria
preferenza con votazione telematica o elettronica.
Il candidato che, sulla base dei voti dei soci ed in applicazione dei
criteri determinati dal Comitato Direttivo, risulterà eletto, avrà diritto
di partecipare all'Assemblea dei Soci.
Art.
11 - Il Comitato Scientifico
Il
Comitato Scientifico è composto da un Presidente designato dal Comitato
Direttivo e da un numero di membri deciso dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Scientifico è garante per l'Associazione della valenza scientifica
dei progetti nei confronti di terzi.
Art.
12 - Il Comitato Direttivo
Il
Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre
a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice presidente
ed un Direttore generale. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare
uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà
altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno
in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica
fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato
Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la
legge o lo statuto riservano alle Assemblee dei soci. Provvede alla stesura
del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione
dell'Assemblea. Determina le quote associative differenziate per soci
fondatori ed ordinari e stabilisce le modalità per il reperimento dei
fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed
ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione,
stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto
di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n.
460.
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno
tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più
componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti
individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al
compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle
società per azioni.
Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare
e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto
all'Assemblea dei soci fondatori per la sua approvazione.
Nell'ambito della sua funzione internazionale di coordinamento, il Comitato
Direttivo provvede all'approvazione delle nomine degli organi delle Sezioni
Distaccate estere ed ha, altresì, facoltà di emanare direttive vincolanti
per ciascuna sezione. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente,
dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza
assoluta dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione,
mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza
la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o
posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista
per la riunione.
Art.
13 - Il Presidente e il Direttore Generale
Il
Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la
legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà
esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Il Direttore Generale
ha la responsabilità di organizzazione e di esecuzione delle attività
interne e dei progetti dell'associazione.
Art.
14 - Collegio dei Revisori
Il
Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori qualora
la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea
capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare
la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto,
predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del
Bilancio consuntivo.
Art.
15 - Consolato delle Eccellenze
Il
titolo di Console dell'Associazione viene assegnato dall'Assemblea dei
Soci Fondatori.
Sono reputati Consoli coloro i quali, per propria attività personale o
propria testimonianza di vita, sono vicini agli scopi dell'Associazione
e ne contribuiscono la diffusione e promozione in ambito nazionale e internazionale.
Art.
16 - Consiglio Internazionale
Hanno
diritto di partecipare al Consiglio Internazionale dell'Associazione i
delegati delle singole sezioni nazionali. Sono delegati di diritto i Presidenti
delle Associazioni nazionali, nel caso di loro impedimento saranno delegati
gli organi che, secondo lo statuto interno della sezione distaccata, sostituiscono
il Presidente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente della sezione italiana, nella
sede principale in Italia, una volta ogni quattro anni, con lettera inviata
almeno un mese prima del giorno fissato per l'adunanza al Presidente di
ciascuna sezione nazionale.
Il Consiglio ha funzioni di supervisione dello svolgimento dell'attività
dell'Associazione nel mondo ed ha il compito di presentare ogni due anni
al Consiglio Direttivo italiano, nell'ambito della sua competenza internazionale,
una relazione che illustri in maniera sintetica tutte le attività in corso,
o concluse durante il periodo di riferimento, da ciascuna delle sezioni
nazionali.
Art.
17 - Sezioni Distaccate estere
Le
Sezioni Distaccate estere avranno la stessa denominazione della sede italiana,
alla quale faranno seguire l'indicazione dello Stato di appartenenza (es.
PANEST - Espana).
Le sezioni nazionali verranno istituite nel pieno rispetto della normativa
vigente, prevista dalla stato presso cui avranno sede, in tema di costituzione
di soggetti di diritto muniti di autonomia patrimoniale.
L'oggetto delle Sezioni Distaccate è lo stesso dell'Associazione italiana
in quanto ciascuna sezione nazionale condivide gli ideali e lo scopo della
Associazione Passaggio a Nord-Est.
Lo statuto e le conseguenti modifiche nonché le nomine degli organi delle
sezione nazionali sono sottoposti all'approvazione del Comitato Direttivo
italiano e, pertanto, potranno essere considerati effettivi solo a seguito
dell'intervenuta comunicazione del relativo gradimento. Il Comitato Direttivo
italiano si riserva la facoltà di revocare in ogni tempo e per giusti
motivi il proprio gradimento alle nomine degli organi direttivi; contro
tale decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci Fondatori.
Il Presidente della Sezione Distaccata estera ha l'obbligo di partecipare
alle riunioni del Consiglio internazionale che si svolgeranno una volta
ogni quattro anni nella sede italiana dell'Associazione.
Ogni Sezione Distaccata è obbligata a contribuire economicamente alla
realizzazione del progetto dell'Associazione nelle modalità specificamente
indicate nello statuto di ciascuna sezione distaccata medesima.
I bilanci delle Sezioni Distaccate, unitamente alla traduzione in italiano,
devono essere inviati in visione al Consiglio Direttivo italiano, entro
30 giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea nazionale.
Ciascuna sezione distaccata ha piena autonomia patrimoniale, determina
le attività che meglio realizzino gli scopi e l'ideale dell'Associazione
rispondendo in via esclusiva delle obbligazioni a tal fine contratte con
i terzi.
Nell'attuazione di tale attività essa dovrà tuttavia attenersi alle direttive
impartite dal Comitato Direttivo italiano al fine di realizzare una migliore
cooperazione nello svolgimento dei programmi nazionali ed internazionali
approvati dall'Associazione.
Le campagne promozionali deliberate dalle Sezioni Distaccate sono sottoposte
alla approvazione del Consiglio Direttivo italiano, il cui placet
si presumerà concesso in caso di mancata comunicazione di dissenso nel
termine di un mese dalla conoscenza del progetto.
La Sezione Distaccata ha facoltà di richiedere la presenza della Associazione
italiana nello svolgimento delle attività che ritiene più rappresentative
per la promozione dei fini e degli ideali dell'Associazione.
Ogni Sezione Distaccata ha obbligo di presenza e di partecipazione nella
parteniship per la presentazione dei progetti dell'Associazione al Fondo
sociale Europeo o al Finanziamento Internazionale.
Ogni Sezione Distaccata ha l'obbligo di dotarsi delle strutture necessarie
al fine di consentire il più comodo ed efficace coordinamento con la sede
italiana e con le altre Sezioni Distaccate indicate di volta in volta
dal Comitato Direttivo italiano.
Art.
18 - Bilancio
L'esercizio
si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato
Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno
precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno
successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.
2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge
o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 19
- Estinzione
L'Associazione
si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- quando
il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per
le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In
caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio
sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale
o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art.
3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art.
20 - Clausola compromissoria
Tutte
le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno
devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da
tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni
di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente
dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio Arbitrale dovrà
comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine
perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia,
ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio
ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine
perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente
punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte
che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti
di Roma.
L'arbitrato avrà sede in Roma ed il Collegio giudicherà ed adotterà il
lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto,
come irrituale.
Art.
21 - Norma di chiusura
Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme del codice civile e alle leggi in materia.
|